La penultima riforma che ha interessato il diritto fallimentare, ossia il D.L. n. 83/2015, convertito con la L. n. 132/2015, ha introdotto un nuovo art. 163-bis alla Legge Fallimentare. Tale disposizione prevede una novità nell’ambito delle procedure di concordato preventivo, applicabile per quelle introdotte a partire dal 27 giugno 2015.
In sostanza, in presenza di un concordato preventivo in cui il debitore ha indicato un soggetto che ha formulato un’offerta di acquisto per i beni aziendali, è possibile dare vita ad una procedura competitiva, al fine di cedere l’azienda al migliore offerente. Ciò può avvenire anche nei casi, tutti previsti dal nuovo art. 163-bis L. Fall., in cui il trasferimento dell’azienda non sia immediato, nei casi di atti urgenti di straordinaria amministrazione da autorizzare e in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda.
Lo scopo è quello di evitare che procedure di concordato in cui è previsto il trasferimento dell’azienda nascondano forme elusive dell’interesse dei creditori. Simili concordati – da qualcuno definiti “chiusi” – potrebbero, infatti, portare alla cessione di complessi aziendali a soggetti che sono emanazione della stessa società in concordato e che non necessariamente potrebbero fornire condizioni di acquisto ideali. L’avvio di una procedura competitiva – del tutto simile ad un’asta – garantisce così al concordato la cessione al migliore offerente.
In concreto come funziona?
La norma prevede che il Tribunale, accertata una delle condizioni sopra descritte, emani un decreto di apertura della procedura competitiva, con la finalità di ricercare interessati all’acquisto dell’azienda. Questi potranno, nei termini e secondo le modalità stabilite in decreto, far pervenire le proprie offerte, che rimangono segrete fino all’udienza fissata per il loro esame e che devono essere migliorative rispetto a quella presentata nel piano di concordato.
Per fare ciò, e dunque per poter valutare in maniera congrua l’azienda che si propongono di acquistare, gli interessati possono ottenere dal Commissario giudiziale tutte le informazioni opportune, come ad esempio le scritture contabili del debitore, previa assunzione di un obbligo di riservatezza.
All’udienza fissata, laddove vi siano più offerte migliorative, il giudice può disporre una gara tra gli offerenti, con i rilanci previsti dal decreto di apertura della procedura competitiva. Se chi acquista è soggetto diverso da chi aveva fatto la proposta contenuta nel piano di concordato, quest’ultimo è liberato da ogni sua obbligazione e otterrà il rimborso delle spese sostenute.